Regolamento d’istituto
Regolamento di frequenza delle lezioni
VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO
- art. 11 c. 1 D.Lgs. n.59/2004 Norma generali I ciclo istruzione
- art. 2 c. 10 D.P.R. 122/2009 Regolamento valutazione 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità’ dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità’ di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita’ di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.